E-commerce e Partita IVA 2026
Tutto quello che devi sapere per vendere online in regola: obblighi fiscali, regimi contabili, marketplace, dropshipping, regime OSS e fatturazione elettronica. La guida completa e aggiornata.
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Vendere online è a tutti gli effetti un’attività commerciale e, come tale, richiede l’apertura di una partita IVA, l’iscrizione al Registro delle Imprese, la comunicazione al SUAP e il rispetto di precisi obblighi fiscali e contabili. Che tu voglia aprire un negozio su Shopify, vendere tramite Amazon FBA o avviare un’attività di dropshipping, le regole sono le stesse di un negozio fisico.
In questa guida aggiornata al 2026 analizziamo ogni aspetto della vendita online in Italia: dall’apertura della partita IVA alla scelta del regime fiscale, dalle regole IVA per le vendite in Europa tramite il regime OSS fino alla gestione dei corrispettivi telematici e della fatturazione elettronica. Troverai anche un approfondimento su marketplace, dropshipping e codici ATECO specifici.
Sei cose da sapere prima di vendere online
Partita IVA obbligatoria
Vendere online in modo abituale e continuativo richiede sempre la partita IVA, indipendentemente dai guadagni. Anche una sola vendita su Amazon FBA è attività d’impresa.
Codice ATECO corretto
Il codice 47.91.10 identifica il commercio al dettaglio online. Per settori specifici (alimentari, abbigliamento, elettronica) esistono codici ATECO più mirati con coefficienti diversi.
Regime OSS per vendite UE
Se vendi a consumatori privati in altri Paesi UE e superi 10.000€ annui, devi iscriverti allo Sportello Unico OSS per gestire l’IVA di ogni Stato membro.
Corrispettivi telematici
Le vendite B2C online sono esonerate dall’obbligo di fattura, ma vanno registrate come corrispettivi giornalieri. La trasmissione telematica è obbligatoria.
Fatturazione elettronica
Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti, compresi i forfettari. Ogni vendita B2B richiede fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
GDPR e diritti consumatore
Privacy policy, cookie banner, condizioni di vendita e diritto di recesso (D.lgs 206/2005) sono obblighi legali per ogni e-commerce che vende a consumatori finali.
Quando è obbligatoria la partita IVA
La normativa italiana è chiara: chiunque svolga un’attività di vendita online in modo abituale e continuativo è obbligato ad aprire la partita IVA, iscriversi al Registro delle Imprese e alla gestione INPS commercianti. Non esiste una soglia minima di fatturato al di sotto della quale si può vendere senza partita IVA.
Serve la partita IVA
- Vendita abituale su marketplace (Amazon, eBay, Etsy)
- Negozio online proprio (Shopify, WooCommerce, PrestaShop)
- Dropshipping con catalogo pubblicato
- Amazon FBA anche con un solo prodotto
- Vendita di prodotti digitali (corsi, software, e-book)
- Attività di intermediazione commerciale online
Eccezione: vendita occasionale
- Attività non abituale né continuativa
- Ricavi sotto 5.000€ annui complessivi
- Massimo 30 giorni di attività per singolo committente
- Non rappresenta la professione principale
- Esempio: vendita sporadica di oggetti usati personali
- Attenzione: i marketplace non sono vendita occasionale
Attenzione alla vendita occasionale
La vendita occasionale è un’eccezione molto limitata. Se pubblichi un catalogo prodotti, gestisci un magazzino o utilizzi sistemi di logistica come Amazon FBA, l’attività è considerata commerciale a tutti gli effetti e la partita IVA è obbligatoria fin dal primo giorno, indipendentemente dal fatturato.
Adempimenti per aprire un e-commerce
Dall’apertura della partita IVA alla messa online del negozio: ecco i passaggi obbligatori per avviare un’attività di commercio elettronico in Italia.
Apertura Partita IVA
Scelta del codice ATECO (47.91.10 o specifico), del regime fiscale (forfettario o ordinario) e della forma giuridica (ditta individuale o società).
Iscrizione INPS e Camera di Commercio
Iscrizione alla gestione commercianti INPS e al Registro Imprese tramite Comunicazione Unica (ComUnica) entro 30 giorni dall’inizio attività.
SCIA al SUAP
Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune. Per alimenti e bevande serve anche la certificazione HACCP.
Adempimenti legali sito web
Privacy policy GDPR, cookie banner, condizioni di vendita, diritto di recesso, dati obbligatori in homepage (P.IVA, sede, REA).
E-commerce diretto e indiretto
La normativa fiscale distingue due forme di commercio elettronico, con regole IVA differenti. La distinzione è fondamentale per determinare come e dove viene applicata l’imposta sul valore aggiunto.
| Caratteristica | E-commerce diretto | E-commerce indiretto |
|---|---|---|
| Definizione | Vendita di beni e servizi digitali (download, streaming, software, corsi online) | Vendita di beni fisici tramite canale online con consegna materiale |
| Consegna | Digitale (nessuna spedizione fisica) | Fisica (corriere, posta, logistica) |
| IVA B2C Italia | IVA italiana (22%) | IVA italiana (22%) |
| IVA B2C UE | IVA del Paese del consumatore (sempre, tramite OSS) | IVA del Paese del consumatore se > 10.000€ annui (tramite OSS) |
| IVA B2B UE | Reverse charge (art. 7-ter DPR 633/72) | Cessione intracomunitaria non imponibile (art. 41 DL 331/93) |
| Esempi | E-book, musica, film, SaaS, app, consulenze online | Abbigliamento, elettronica, alimentari, libri cartacei |
Vendite B2C e B2B: regole diverse
Le regole fiscali cambiano radicalmente a seconda che il cliente sia un consumatore finale (B2C) o un’azienda con partita IVA (B2B). Ecco le differenze principali.
| Aspetto | B2C (consumatori) | B2B (aziende) |
|---|---|---|
| Fattura | Non obbligatoria (solo su richiesta) | Obbligatoria (fattura elettronica SDI) |
| Documento fiscale | Corrispettivi telematici giornalieri | Fattura elettronica con numero progressivo |
| IVA Italia | Applicata in fattura/corrispettivo | Applicata in fattura |
| Vendite UE | OSS se > 10.000€ (IVA Paese destinazione) | Cessione intracomunitaria / Reverse charge |
| Vendite extra-UE | Non imponibile IVA + documentazione doganale | Non imponibile IVA + documentazione doganale |
| Diritto recesso | 14 giorni (D.lgs 206/2005) | Non previsto per legge |
| Verifica cliente | Nessuna verifica fiscale | Verifica P.IVA VIES prima della fatturazione |
Vendere sui marketplace
I marketplace sono equiparati a negozi virtuali: gli obblighi fiscali rimangono interamente a carico del venditore. La piattaforma si limita a mettere a disposizione l’infrastruttura tecnologica e logistica, ma non sostituisce il venditore nei rapporti con il fisco.
Amazon / Amazon FBA
Amazon gestisce logistica e spedizioni (FBA), ma il venditore resta titolare dell’attività fiscale. Attenzione: lo stoccaggio in magazzini esteri può creare obblighi IVA in altri Paesi UE (nexus fiscale).
eBay / Etsy / Vinted Pro
Ogni piattaforma ha regole proprie sulle commissioni, ma gli obblighi fiscali sono identici: partita IVA, corrispettivi, dichiarazione dei redditi. Dal 2023 le piattaforme comunicano i dati dei venditori al fisco (DAC7).
Shopify / WooCommerce
Con il tuo negozio online sei responsabile di tutto: configurazione IVA, emissione corrispettivi, pagamenti, GDPR. Maggiore libertà ma anche maggiore responsabilità fiscale e legale.
DAC7: la direttiva europea sulla trasparenza
Dal 1° gennaio 2023 la direttiva europea DAC7 obbliga tutte le piattaforme digitali (Amazon, eBay, Etsy, Airbnb, ecc.) a comunicare automaticamente i dati dei venditori alle autorità fiscali nazionali. Se vendi più di 30 transazioni o guadagni più di 2.000€ in un anno, i tuoi dati vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate.
Dropshipping: obblighi fiscali
Il dropshipping è un modello di vendita online in cui il venditore non possiede un magazzino proprio: gli ordini vengono inoltrati al fornitore (spesso estero) che spedisce direttamente al cliente finale. Nonostante l’assenza di magazzino fisico, il dropshipping è a tutti gli effetti un’attività commerciale e richiede:
- Partita IVA con codice ATECO 47.91.10 e iscrizione al Registro Imprese
- SCIA al SUAP del Comune di residenza
- Iscrizione INPS gestione commercianti (contributi fissi circa 4.500€/anno)
- Fatturazione al cliente finale per l’intero importo della vendita (non solo il margine)
- Gestione IVA importazione se il fornitore è extra-UE: dazi doganali e IVA all’importazione
- Regime OSS se vendite B2C in altri Paesi UE superano la soglia di 10.000€
Fornitori extra-UE e dogana
Se il fornitore di dropshipping spedisce da un Paese extra-UE (es. Cina), dal 1° luglio 2021 è stata abolita la franchigia di 22€ sulle importazioni. Ogni pacco è soggetto a IVA all’importazione e, per valori superiori a 150€, anche a dazi doganali. Il venditore deve gestire questi costi e informare chiaramente il cliente.
Regime OSS: IVA semplificata per vendite UE
Lo Sportello Unico OSS (One Stop Shop), introdotto dal 1° luglio 2021, semplifica la gestione dell’IVA per le vendite a distanza B2C all’interno dell’Unione Europea. Invece di registrarsi ai fini IVA in ogni Paese membro, il venditore versa tutta l’IVA estera tramite un unico portale nel proprio Stato.
Come funziona
- Se le vendite B2C verso consumatori di altri Paesi UE superano 10.000€ annui complessivi, l’IVA si applica con l’aliquota del Paese del cliente
- Il venditore si registra al portale OSS dell’Agenzia delle Entrate italiana
- Presenta una dichiarazione trimestrale OSS riepilogando le vendite per ogni Stato membro
- Versa l’IVA complessiva in un’unica soluzione: l’Italia la redistribuisce ai Paesi destinatari
- Sotto la soglia di 10.000€ si può continuare ad applicare l’IVA italiana (ma è possibile optare volontariamente per l’OSS)
OSS, IOSS e non-Union OSS
Esistono tre varianti dello sportello unico: l’OSS Union per vendite intra-UE di beni e servizi digitali, l’IOSS (Import One Stop Shop) per importazioni di beni fino a 150€ da Paesi extra-UE, e il non-Union OSS per venditori extra-UE che prestano servizi digitali a consumatori UE.
Quale regime fiscale per il tuo e-commerce
La scelta del regime fiscale è una delle decisioni più importanti. Per chi avvia un e-commerce come ditta individuale, il regime forfettario è spesso la soluzione più vantaggiosa nei primi anni. Le società (SRL, SNC) adottano obbligatoriamente il regime ordinario.
| Caratteristica | Forfettario | Ordinario |
|---|---|---|
| Limite ricavi | 85.000€ annui | Nessun limite |
| Aliquota | 5% (primi 5 anni) o 15% | IRPEF a scaglioni (23%-43%) |
| IVA | Non si applica (esonero) | Si applica e si versa |
| Deduzione costi | Forfettaria (coefficiente 40% per ATECO 47.91.10) | Analitica (tutti i costi documentati) |
| Fatturazione elettronica | Obbligatoria dal 2024 | Obbligatoria |
| INPS | Riduzione 35% dei contributi commercianti | Contributi pieni (circa 4.500€/anno fissi + percentuale) |
| Regime OSS | Compatibile (IVA OSS è separata) | Compatibile |
| Forma giuridica | Solo ditte individuali e professionisti | Tutte (SRL, SNC, SAS, ditta individuale) |
Forfettario e IVA: attenzione al regime OSS
Chi è in regime forfettario non applica l’IVA sulle vendite italiane, ma se vende a consumatori UE tramite regime OSS deve comunque applicare e versare l’IVA del Paese del cliente. Le due gestioni (forfettario + OSS) sono separate e compatibili, ma richiedono attenzione nella contabilizzazione.
Codici ATECO per e-commerce
Il codice ATECO determina il coefficiente di redditività nel regime forfettario e la classificazione dell’attività ai fini fiscali. Ecco i principali codici per chi vende online.
| Codice ATECO | Descrizione | Coefficiente | Reddito su 60k€ |
|---|---|---|---|
| 47.91.10 | Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto via internet | 40% | 24.000€ |
| 47.91.20 | Commercio al dettaglio tramite televisione | 40% | 24.000€ |
| 47.61.00 | Commercio al dettaglio di libri (anche online) | 40% | 24.000€ |
| 47.72.10 | Commercio al dettaglio di calzature e accessori | 40% | 24.000€ |
| 47.41.00 | Commercio al dettaglio di computer e software | 40% | 24.000€ |
| 62.01.00 | Produzione di software / sviluppo app | 67% | 40.200€ |
| 58.21.00 | Edizione di giochi per computer e console | 67% | 40.200€ |
| 63.12.00 | Portali web, piattaforme marketplace | 67% | 40.200€ |
Fatturazione elettronica e corrispettivi
La gestione documentale delle vendite online prevede regole specifiche in base al tipo di cliente e alla natura della transazione.
Corrispettivi telematici (vendite B2C)
Le vendite al dettaglio online a consumatori finali sono esonerate dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale e della fattura (salvo richiesta del cliente). I corrispettivi giornalieri devono però essere annotati nel registro dei corrispettivi e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Per l’e-commerce, l’esonero dal registratore telematico è previsto dall’art. 2 del DPR 696/96.
Fatturazione elettronica (vendite B2B)
Ogni vendita a un soggetto con partita IVA richiede l’emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo si estende anche ai contribuenti in regime forfettario, senza eccezioni. La fattura deve riportare codice destinatario o PEC del cliente.
Annotazione giornaliera degli incassi B2C, con distinzione per aliquota IVA
Numerazione progressiva delle fatture B2B inviate tramite SDI
Annotazione delle fatture di acquisto (fornitori, piattaforme, servizi)
Trimestrali, riepilogano le vendite B2C per ogni Paese UE con IVA applicata
Vendite UE ed extra-UE
Vendere all’estero aggiunge complessità alla gestione IVA. Le regole cambiano in base al tipo di cliente (privato o azienda) e al Paese di destinazione (UE o extra-UE).
Vendite intracomunitarie B2B (azienda → azienda UE)
Le cessioni di beni a operatori economici con partita IVA registrata al VIES in un altro Paese UE sono non imponibili ai fini IVA in Italia (art. 41 DL 331/93). Il cliente assolve l’IVA nel proprio Paese tramite il meccanismo del reverse charge. È obbligatoria la presentazione del modello Intrastat mensile o trimestrale.
Vendite intracomunitarie B2C (azienda → consumatore UE)
Se le vendite complessive verso consumatori privati di altri Paesi UE superano 10.000€ annui, l’IVA deve essere applicata con l’aliquota del Paese del cliente. La gestione avviene tramite il regime OSS descritto sopra. Sotto la soglia, si applica l’IVA italiana.
Esportazioni extra-UE
Le vendite verso Paesi fuori dall’Unione Europea sono non imponibili IVA (art. 8 DPR 633/72). Servono la bolletta doganale di esportazione (MRN), la documentazione di trasporto e, per alcuni prodotti, le certificazioni richieste dal Paese di destinazione. Il venditore deve conservare la prova dell’uscita della merce dal territorio UE.
Nexus fiscale nei magazzini esteri
Se utilizzi Amazon FBA o servizi di logistica che stoccano la merce in magazzini situati in altri Paesi UE (es. Germania, Francia, Polonia), potresti creare un “nexus fiscale” che richiede la registrazione IVA in quei Paesi, con relativi adempimenti e dichiarazioni locali. È fondamentale verificare dove Amazon distribuisce il tuo inventario.
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FAQ sull’e-commerce e partita IVA
Sì, sempre. Vendere su Amazon (anche con FBA) è un’attività commerciale a tutti gli effetti. È necessario aprire la partita IVA, iscriversi al Registro Imprese, alla gestione INPS commercianti e presentare la SCIA al Comune. L’unica eccezione è la vendita sporadica di oggetti usati personali, che non configura attività d’impresa.
Solo in caso di attività realmente occasionale e non abituale, con ricavi complessivi sotto 5.000€ annui e massimo 30 giorni per committente. Pubblicare un catalogo, gestire un magazzino o usare Amazon FBA esclude automaticamente l’occasionalità. Nel dubbio, la partita IVA è obbligatoria.
Il codice generico è 47.91.10 (commercio al dettaglio via internet). Se vendi categorie specifiche (libri: 47.61.00, elettronica: 47.41.00, software: 62.01.00) puoi usare il codice di settore. La scelta influisce sul coefficiente di redditività nel regime forfettario. Ti consigliamo di verificare con il tuo commercialista il codice più appropriato.
Lo Sportello Unico OSS ti consente di versare l’IVA sulle vendite B2C verso consumatori di altri Paesi UE tramite un unico portale italiano, evitando di registrarti in ogni Stato membro. Presenti una dichiarazione trimestrale e versi l’IVA complessiva. L’iscrizione è obbligatoria se le vendite UE superano 10.000€ annui.
No. Le vendite B2C a consumatori finali sono esonerate dall’obbligo di fattura: basta la registrazione dei corrispettivi giornalieri. La fattura va emessa solo su richiesta del cliente. Le vendite B2B ad aziende con partita IVA richiedono invece fattura elettronica obbligatoria tramite SDI.
Sì, il regime forfettario è compatibile e spesso conveniente per chi inizia. Con il codice ATECO 47.91.10 il coefficiente di redditività è del 40%, l’aliquota al 5% per i primi 5 anni e al 15% successivamente. Non si applica l’IVA sulle vendite italiane, ma si applica comunque l’IVA OSS per le vendite UE. Limite: 85.000€ di ricavi annui.
Il dropshipping è un modello in cui vendi prodotti senza gestire il magazzino: il fornitore spedisce direttamente al cliente. Fiscalmente è un’attività commerciale al 100%: servono partita IVA, iscrizione INPS, SCIA e fatturazione. Se il fornitore è extra-UE, devi gestire anche IVA all’importazione e dazi doganali su ogni spedizione.
Vendite B2C in UE: IVA del Paese del cliente se superi 10.000€ (gestione OSS). Vendite B2B in UE: cessione intracomunitaria non imponibile (il cliente applica reverse charge). Vendite extra-UE: non imponibili IVA con documentazione doganale. In tutti i casi è fondamentale conservare la documentazione di trasporto e le prove della consegna.
Se Amazon stocca la tua merce in magazzini di altri Paesi UE (ad esempio Germania o Polonia), potresti dover aprire una posizione IVA in quei Paesi. Questo fenomeno si chiama “nexus fiscale” e comporta dichiarazioni IVA locali. Verifica sempre nel pannello Seller Central dove viene distribuito il tuo inventario e valuta con il commercialista i relativi obblighi.
Sì, se vendi su marketplace (Amazon, eBay, Etsy, ecc.). Dal 2023 le piattaforme comunicano automaticamente i dati dei venditori alle autorità fiscali se superi 30 transazioni o 2.000€ di incassi in un anno. Non è un nuovo obbligo per il venditore, ma aumenta il rischio di controlli per chi non è in regola con partita IVA e dichiarazioni.
I costi iniziali comprendono: diritti camerali (circa 50-100€), contributi INPS fissi (circa 4.500€/anno, riducibili del 35% in forfettario), diritto annuo CCIAA (circa 50€) e il costo del commercialista. Il nostro studio offre il servizio completo di apertura e gestione e-commerce a partire da 28€/mese + IVA in regime forfettario. Scopri i dettagli →
Le associazioni senza scopo di lucro possono vendere prodotti solo come attività secondaria e con limiti stringenti. Se la vendita diventa abituale, è necessaria la partita IVA. Gli hobbyisti possono vendere oggetti usati occasionalmente senza P.IVA, ma se creano e vendono prodotti artigianali in modo continuativo, rientrano nell’obbligo di apertura.
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