Contabilità Semplificata
Guida completa al regime contabile semplificato: limiti di ricavi, principio di cassa, registri obbligatori, tre metodi di tenuta e confronto con l’ordinaria. Tutto aggiornato al 2026.
La contabilità semplificata è il regime contabile naturale per le imprese individuali, le società di persone (SNC, SAS) e gli enti non commerciali che non superano determinate soglie di ricavi annuali. Introdotta per ridurre il carico burocratico delle piccole imprese, consente di tenere la contabilità con un numero ridotto di registri, senza l’obbligo del bilancio d’esercizio e della partita doppia.
Con la riforma della Legge di Bilancio 2017, il regime semplificato ha adottato il principio di cassa per la determinazione del reddito: si tassano i ricavi effettivamente incassati e si deducono i costi effettivamente pagati, superando il precedente principio di competenza che creava sfasamenti finanziari penalizzanti per le piccole attività.
In questa guida analizziamo nel dettaglio ogni aspetto della contabilità semplificata 2026: chi può accedervi, quali sono i limiti di ricavi, i tre metodi di tenuta contabile, i registri obbligatori, le differenze con il regime ordinario e le risposte alle domande più frequenti.
Vantaggi della contabilità semplificata
Scritture contabili ridotte
Non serve tenere il libro giornale, il libro inventari né le scritture ausiliarie di magazzino. La contabilità si basa sui soli registri IVA eventualmente integrati, con un risparmio significativo di tempo e risorse.
Principio di cassa
Il reddito si calcola sulla differenza tra ricavi incassati e costi pagati. Non paghi le tasse su fatture emesse ma non ancora riscosse: un vantaggio concreto per chi ha clienti che pagano con dilazione.
Nessun obbligo di bilancio
Non è richiesta la redazione del bilancio d’esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa). La dichiarazione dei redditi si compila con i quadri contabili semplificati (quadro RG).
Costi di gestione inferiori
Meno registri, meno adempimenti, meno lavoro contabile: il canone del commercialista è mediamente più basso rispetto alla contabilità ordinaria. Più risorse da investire nella tua attività.
Deducibilità costi effettivi
A differenza del regime forfettario, in semplificata puoi dedurre tutti i costi effettivamente sostenuti e documentati: affitto, utenze, materiali, servizi, ammortamenti, spese per dipendenti.
IVA regolarmente gestita
Applichi l’IVA normalmente sulle fatture emesse e la detrai sugli acquisti. Le liquidazioni IVA periodiche (mensili o trimestrali) seguono le regole ordinarie, permettendoti di recuperare l’IVA a credito.
Chi può adottare la contabilità semplificata
La contabilità semplificata è il regime naturale (cioè si applica automaticamente, senza opzione) per i seguenti soggetti, purché i ricavi dell’anno precedente rientrino nei limiti previsti:
- Imprese individuali (ditte individuali, artigiani, commercianti)
- Società di persone (SNC, SAS, società semplici con attività commerciale)
- Enti non commerciali che esercitano attività d’impresa in via non prevalente
- Imprese familiari e coniugali
Limiti di ricavi 2026
| Tipologia di attività | Limite ricavi annui | Riferimento |
|---|---|---|
| Prestazioni di servizi | € 500.000 | Art. 18 c.1 DPR 600/73 |
| Altre attività (cessioni di beni o attività miste) | € 800.000 | Art. 18 c.1 DPR 600/73 |
Soglie innalzate dal 2023
I limiti di ricavi sono stati innalzati dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022): in precedenza erano fissati a 400.000 euro per i servizi e 700.000 euro per le altre attività. L’innalzamento ha ampliato la platea delle imprese che possono beneficiare del regime semplificato.
Chi NON può usare la semplificata
Le società di capitali (SRL, SRLS, SPA, cooperative) sono sempre obbligate alla contabilità ordinaria, indipendentemente dal fatturato. Lo stesso vale per le imprese che hanno optato per il regime ordinario con vincolo triennale non ancora scaduto.
I tre metodi di tenuta contabile
La riforma del 2017 ha introdotto tre modalità alternative per la gestione della contabilità semplificata. La scelta del metodo è importante perché incide direttamente sugli adempimenti quotidiani e sulla determinazione del reddito.
Registro Incassi e Pagamenti
Si tengono i registri IVA più due registri separati: uno per gli incassi e uno per i pagamenti. Ogni movimento finanziario va annotato cronologicamente con data e importo.
È il metodo più analitico e preciso, ma anche il più oneroso in termini di adempimenti. Consigliato a chi opera con molte transazioni in conto e ha bisogno di un controllo puntuale dei flussi finanziari.
Più complessoRegistri IVA Integrati
Si utilizzano solo i registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi) ma con l’obbligo di integrare le registrazioni con l’indicazione delle fatture non ancora incassate o pagate alla chiusura dell’esercizio.
A fine anno si annotano separatamente i crediti non riscossi e i debiti non pagati. Buon compromesso tra precisione e semplicità. Ideale per attività con poche fatture in sospeso.
EquilibratoOpzione “Registrato = Incassato”
Si tengono solo i registri IVA senza alcuna annotazione aggiuntiva. La data di registrazione della fattura viene considerata automaticamente come data di incasso o pagamento.
Il metodo più semplice in assoluto. Ideale per chi incassa al momento della prestazione (bar, ristoranti, negozi, parrucchieri). L’opzione è vincolante per almeno 3 anni e va comunicata nella dichiarazione IVA annuale.
Più sempliceQuale metodo scegliere?
Per la maggior parte delle piccole imprese che incassano al momento della vendita, il metodo 3 (registrato = incassato) è la scelta più pratica e conveniente. Se invece la tua attività prevede pagamenti differiti o dilazionati, i metodi 1 o 2 offrono una rappresentazione più fedele della realtà finanziaria. Il nostro studio ti consiglia il metodo più adatto alla tua situazione.
Il principio di cassa: come funziona
Prima della riforma del 2017, le imprese in contabilità semplificata determinavano il reddito con il principio di competenza: i ricavi e i costi erano imputati all’esercizio in cui maturava il diritto, indipendentemente dall’effettivo incasso o pagamento. Questo creava situazioni paradossali: un’impresa poteva trovarsi a pagare le tasse su fatture emesse ma non ancora riscosse.
Con l’adozione del principio di cassa, il reddito si calcola ora sulla differenza tra:
- Ricavi effettivamente incassati nel corso dell’anno solare (contanti, bonifici, assegni, carte, compensazioni)
- Costi effettivamente pagati nel corso dell’anno solare (forniture, servizi, affitti, utenze, personale)
Eccezioni al principio di cassa
Alcuni componenti di reddito continuano a seguire il principio di competenza anche nel regime semplificato:
- Ammortamenti: le quote di ammortamento dei beni strumentali si deducono per competenza, secondo i coefficienti ministeriali
- TFR: gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti si deducono per competenza
- Canoni di leasing: seguono le regole di competenza previste dall’art. 102 c.7 del TUIR
- Plusvalenze e minusvalenze: rilevano al momento della cessione del bene, non dell’incasso del corrispettivo
Vantaggio concreto
Il principio di cassa elimina il rischio di dover anticipare imposte su crediti non riscossi. Se un cliente ti paga con 90 giorni di ritardo, quelle somme saranno tassate solo nell’anno in cui le incasserai effettivamente. Questo migliora sensibilmente la gestione della liquidità aziendale.
Registri e documenti obbligatori
Rispetto alla contabilità ordinaria, la semplificata riduce drasticamente il numero di registri da tenere. Ecco cosa serve e cosa no:
Registri obbligatori
Registri NON obbligatori
Semplificata vs Ordinaria
| Caratteristica | Semplificata | Ordinaria |
|---|---|---|
| Determinazione reddito | Principio di cassa | Principio di competenza |
| Libro giornale | Non obbligatorio | Obbligatorio |
| Libro inventari | Non obbligatorio | Obbligatorio |
| Bilancio d’esercizio | Non richiesto | Obbligatorio |
| Registri IVA | Obbligatori | Obbligatori |
| Scritture di magazzino | Mai richieste | Obbligatorie se soglia superata |
| Rimanenze | Irrilevanti (cassa) | Rilevano per competenza |
| Deduzione costi effettivi | Sì, tutti i costi documentati | Sì, tutti i costi documentati |
| Dichiarazione redditi | Quadro RG (semplificato) | Quadro RF (ordinario) |
| ISA (ex studi di settore) | Soggetto | Soggetto |
| Costo medio commercialista | Inferiore | Superiore |
Semplificata: quando conviene
- Piccole imprese con fatturato contenuto
- Attività con pochi costi da documentare
- Clienti che pagano con tempi dilazionati
- Chi vuole ridurre i costi del commercialista
- Chi non ha bisogno del bilancio per banche o soci
Ordinaria: quando conviene
- Ricavi superiori alle soglie (500k/800k)
- Società di capitali (obbligo di legge)
- Necessità di bilancio per accesso al credito
- Attività con magazzino rilevante
- Chi vuole un quadro patrimoniale completo
Superamento delle soglie e passaggio all’ordinaria
La verifica del rispetto dei limiti di ricavi va effettuata alla fine di ogni esercizio, confrontando i ricavi dell’anno con le soglie vigenti. Se nell’esercizio i ricavi superano i limiti previsti (500.000 o 800.000 euro), scatta l’obbligo di passaggio alla contabilità ordinaria a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- Superamento nell’anno X: contabilità semplificata valida per tutto l’anno X; obbligo di ordinaria dal 1° gennaio X+1
- Rientro sotto soglia: se nell’anno X+1 i ricavi tornano sotto la soglia, è possibile tornare alla semplificata dall’anno X+2
- Attività miste: se svolgi sia servizi che cessioni di beni, il limite è determinato dall’attività prevalente (quella con ricavi maggiori)
Opzione per il regime ordinario
È sempre possibile scegliere volontariamente la contabilità ordinaria anche se si rientra nei limiti della semplificata. L’opzione è vincolante per un triennio e va comunicata nella dichiarazione IVA annuale (rigo VO26). Alla scadenza del triennio, si rinnova tacitamente di anno in anno salvo revoca.
Adempimenti fiscali della semplificata
Anche se la semplificata riduce il carico contabile, restano comunque una serie di adempimenti fiscali obbligatori:
- Dichiarazione dei redditi: Modello Redditi PF (persone fisiche) o SP (società di persone), compilando il quadro RG dedicato al reddito d’impresa in regime semplificato
- Dichiarazione IVA annuale: obbligatoria, con indicazione del metodo contabile adottato e dell’eventuale opzione per il regime ordinario
- Liquidazioni IVA periodiche: mensili o trimestrali, con versamento tramite F24 entro le scadenze previste
- LIPE: Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA, trasmissione trimestrale telematica
- Fatturazione elettronica: obbligo di emissione e ricezione delle fatture tramite il Sistema di Interscambio (SDI)
- ISA (Indici Sintetici di Affidabilità): i contribuenti in semplificata sono soggetti agli ISA (ex studi di settore), salvo le cause di esclusione previste
- Certificazione Unica: se hai dipendenti o collaboratori, obbligo di rilascio CU e trasmissione telematica
- Modello 770: per chi opera ritenute d’acconto come sostituto d’imposta
Risorse correlate
Tutto sulla contabilità semplificata
I limiti sono rimasti invariati rispetto al 2023: 500.000 euro per le attività di prestazione di servizi e 800.000 euro per le altre attività (cessioni di beni o attività miste). Si considerano i ricavi dell’anno precedente (2025) per determinare il regime applicabile nel 2026.
I professionisti (lavoratori autonomi) determinano il reddito sempre per cassa, indipendentemente dal regime contabile. Non esiste per loro la distinzione tra semplificata e ordinaria nel senso stretto: i professionisti che non hanno optato per la contabilità ordinaria tengono un registro degli incassi e dei pagamenti e i registri IVA, senza obbligo di libro giornale o bilancio.
È il terzo metodo di tenuta contabile previsto dall’art. 18 comma 5 del DPR 600/73. Con questa opzione, la data di registrazione della fattura nei registri IVA viene automaticamente considerata come data di incasso (per i ricavi) o di pagamento (per i costi). Non serve annotare separatamente i movimenti finanziari. L’opzione è vincolante per almeno 3 anni e va comunicata nella dichiarazione IVA.
Sì, a differenza del regime forfettario, la contabilità semplificata consente di dedurre tutti i costi effettivamente sostenuti e documentati: affitto del locale, utenze, materiali, servizi professionali, quote di ammortamento dei beni strumentali, spese per dipendenti, assicurazioni e ogni altro costo inerente all’attività.
Se nel corso dell’anno i ricavi superano la soglia prevista (500.000 o 800.000 euro), la contabilità semplificata resta valida per tutto l’anno in corso. L’obbligo di passare alla contabilità ordinaria decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il superamento va verificato a fine anno confrontando i ricavi complessivi con i limiti vigenti.
Con il principio di cassa, le rimanenze di magazzino sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito. Questo è uno dei vantaggi principali: non serve fare l’inventario fisico a fine anno né valorizzare le giacenze. Contano solo gli acquisti effettivamente pagati e le vendite effettivamente incassate.
No, la contabilità semplificata non prevede l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa). La dichiarazione dei redditi si compila attraverso il quadro RG del Modello Redditi, che richiede solo i dati di sintesi dei registri contabili.
No. Le società di capitali (SRL, SRLS, SPA, SAPA, cooperative) sono sempre obbligate alla contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume dei ricavi. Solo le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali possono adottare il regime semplificato.
La differenza principale è nel calcolo del reddito: nel forfettario il reddito si calcola applicando un coefficiente percentuale al fatturato (senza considerare i costi reali), mentre nella semplificata si deducono tutti i costi effettivamente pagati. Inoltre, la semplificata prevede l’applicazione dell’IVA, dell’IRPEF a scaglioni e degli ISA, mentre il forfettario ne è esonerato. Infine, il forfettario ha un limite di 85.000 euro, molto più basso.
Sì, è sempre possibile scegliere volontariamente la contabilità ordinaria. L’opzione va esercitata tramite comportamento concludente (adottando le scritture ordinarie dal 1° gennaio) e comunicata nella dichiarazione IVA annuale. È vincolante per almeno 3 anni, al termine dei quali si rinnova tacitamente salvo revoca.
La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i contribuenti in contabilità semplificata, esattamente come per l’ordinaria. Le fatture vanno emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI) in formato XML. Il nostro studio gestisce la fatturazione elettronica tramite la piattaforma integrata nell’area clienti.
Il nostro canone per la gestione di una contabilità semplificata parte da 28 euro al mese + IVA per le ditte individuali, con tutto incluso: registri IVA, dichiarazione dei redditi, liquidazioni IVA, gestione F24, ISA, consulenza dedicata e area clienti riservata. Scopri i dettagli dei nostri prezzi →
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