Regime Contabile

Contabilità Ordinaria 2026

Partita doppia, bilancio d’esercizio completo e controllo gestionale totale: la guida definitiva per società di capitali, imprese strutturate e chiunque voglia la massima trasparenza contabile.

700k€
Soglia beni
(obbligo ordinaria)
400k€
Soglia servizi
(obbligo ordinaria)
Competenza
Principio contabile
adottato
4 documenti
Composizione
bilancio d’esercizio

La contabilità ordinaria rappresenta il regime contabile più completo e strutturato previsto dall’ordinamento fiscale italiano. Si basa sul metodo della partita doppia, in cui ogni operazione economica viene registrata contemporaneamente in due conti contrapposti — dare e avere — garantendo un equilibrio costante tra le voci patrimoniali e quelle economiche.

A differenza della contabilità semplificata, il regime ordinario consente di produrre un bilancio d’esercizio completo, strumento indispensabile per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa. Per le società di capitali (SRL, SPA, SAPA) e le cooperative è obbligatoria per legge, mentre le imprese individuali e le società di persone vi sono tenute solo al superamento di determinate soglie di ricavi.

Questa guida, aggiornata al 2026, analizza nel dettaglio chi è obbligato ad adottare l’ordinaria, quali registri e libri sono necessari, come funziona il principio di competenza, cosa comprende il bilancio d’esercizio e quali vantaggi offre rispetto ad altri regimi contabili.

Punti di forza

Sei vantaggi della contabilità ordinaria

Partita doppia rigorosa

Ogni movimento è registrato in dare e avere: nessuna operazione sfugge al controllo, garantendo la quadratura permanente dei conti aziendali.

Bilancio completo

Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario: una fotografia precisa della salute aziendale a fine esercizio.

Analisi gestionale avanzata

Indici di redditività, liquidità, solidità patrimoniale e margini operativi sempre disponibili per decisioni strategiche consapevoli.

Credibilità bancaria

Banche e istituti di credito valutano affidamenti, finanziamenti e mutui sulla base del bilancio ordinario: maggiore trasparenza significa migliori condizioni.

Deduzione piena dei costi

Tutti i costi effettivamente sostenuti sono deducibili analiticamente, senza coefficienti forfettari: ogni spesa documentata riduce l’imponibile reale.

Conformità normativa totale

Rispetto integrale degli obblighi civilistici e fiscali, con documentazione sempre pronta per verifiche dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Chi è obbligato alla contabilità ordinaria

La normativa fiscale italiana distingue due categorie di soggetti: quelli per i quali il regime ordinario è obbligatorio sempre, indipendentemente dal volume d’affari, e quelli che vi accedono solo al superamento di specifiche soglie di ricavi.

Sempre obbligati

  • Società per azioni (SPA)
  • Società a responsabilità limitata (SRL e SRLS)
  • Società in accomandita per azioni (SAPA)
  • Società cooperative e mutue assicuratrici
  • Enti pubblici e privati con attività commerciale
  • Consorzi e società consortili
  • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti

Obbligati al superamento soglie

  • Imprese individuali con ricavi > 700.000€ (cessione beni) o > 400.000€ (prestazioni servizi)
  • Società di persone (SNC, SAS) oltre le stesse soglie di ricavi
  • Professionisti con compensi annui > 400.000€
  • Imprese con attività mista: si applica il limite relativo all’attività prevalente

Opzione volontaria

Anche chi non è obbligato può scegliere volontariamente il regime ordinario. La scelta si effettua nella dichiarazione IVA annuale e vincola per almeno un anno, con rinnovo tacito. È particolarmente consigliata per chi necessita di rapporti bancari strutturati, accesso a bandi pubblici o controllo gestionale avanzato.

Registri contabili obbligatori

L’adozione della contabilità ordinaria comporta la tenuta di una serie di registri previsti sia dal codice civile (art. 2214) sia dalla normativa fiscale (DPR 600/73). Ogni registro ha una funzione specifica e deve essere conservato per almeno 10 anni.

Libro giornale
Registra cronologicamente tutte le operazioni aziendali in partita doppia, giorno per giorno
Libro mastro
Raccoglie i movimenti per singolo conto contabile, offrendo una visione analitica per voce di bilancio
Registri IVA acquisti
Annota tutte le fatture di acquisto con imponibile, aliquota IVA e imposta detraibile
Registri IVA vendite
Annota tutte le fatture emesse con imponibile, aliquota applicata e imposta a debito
Registro cespiti ammortizzabili
Elenca i beni strumentali con costo, aliquota e quote di ammortamento annuali
Registro di magazzino
Obbligatorio se ricavi > 5,16 milioni € e rimanenze > 1,10 milioni € per 2 esercizi consecutivi
Libro inventari
Redatto annualmente, riporta l’attivo e il passivo patrimoniale e il reddito d’esercizio
Registro corrispettivi
Per attività al dettaglio: registra incassi giornalieri da scontrini e ricevute fiscali
Schema dei registri contabili obbligatori nella contabilità ordinaria

Libri sociali obbligatori (società di capitali)

Le società di capitali (SRL, SPA, SAPA) devono tenere, oltre ai registri contabili, anche i libri sociali previsti dall’art. 2421 del codice civile. Questi documenti garantiscono la trasparenza nella governance societaria e sono soggetti a vidimazione iniziale.

Libro sociale Contenuto Obbligatorio per
Libro soci Dati anagrafici dei soci, quote possedute, trasferimenti e vincoli SRL (facoltativo dal 2009), SPA
Libro delle obbligazioni Emissioni obbligazionarie, conversioni, rimborsi e titolari SPA, SAPA
Libro assemblee Verbali delle assemblee dei soci con delibere, votazioni e interventi Tutte le società di capitali
Libro CdA / Amministratore Delibere del consiglio di amministrazione o dell’amministratore unico Tutte le società di capitali
Libro collegio sindacale Verbali e osservazioni dell’organo di controllo, rilievi e raccomandazioni Società con organo di controllo
Libro revisore legale Annotazioni, risultanze della revisione contabile e relazioni periodiche Società soggette a revisione
Libro strumenti finanziari Strumenti finanziari partecipativi emessi dalla società SPA con emissioni

Il principio di competenza

La contabilità ordinaria adotta il principio di competenza economica, fondamentale per determinare il reddito d’esercizio. A differenza del principio di cassa (utilizzato nella semplificata), i ricavi e i costi vengono imputati all’esercizio in cui maturano economicamente, indipendentemente dal momento dell’effettivo incasso o pagamento.

Come funziona in pratica

Una fattura di vendita emessa a dicembre 2025 ma incassata a febbraio 2026 viene registrata come ricavo nell’esercizio 2025. Allo stesso modo, un costo sostenuto per materie prime consegnate a novembre 2025 ma pagate a gennaio 2026 è di competenza dell’esercizio 2025.

Conseguenze operative del principio di competenza

  • Ratei e risconti: a fine esercizio si effettuano scritture di assestamento per ricavi/costi a cavallo di due esercizi
  • Ammortamenti: i beni strumentali vengono ammortizzati in più esercizi secondo la vita utile stimata
  • Fondi rischi: si accantonano importi per passività probabili ma non ancora certe nell’importo o nella data
  • Rimanenze: le scorte di magazzino vengono valutate e incidono sul reddito dell’esercizio di competenza
  • TFR: la quota annua di trattamento fine rapporto si accantona per competenza, anche se non erogata

Attenzione alla discrepanza cassa/competenza

Il principio di competenza può generare un reddito fiscale positivo (e quindi imposte da pagare) anche quando la cassa aziendale è in difficoltà, se i crediti verso clienti non sono ancora incassati. È fondamentale monitorare costantemente il cash flow oltre al risultato economico.

Il documento cardine

Il bilancio d’esercizio

Il bilancio è il documento di sintesi che le società di capitali devono redigere, approvare e depositare annualmente al Registro delle Imprese. È composto da quattro parti fondamentali.

1

Stato Patrimoniale

Fotografia dell’attivo (beni, crediti, liquidità) e del passivo (debiti, fondi, patrimonio netto) alla data di chiusura

2

Conto Economico

Riepilogo di tutti i ricavi e costi dell’esercizio, dalla produzione al risultato netto, passando per la gestione finanziaria e straordinaria

3

Nota Integrativa

Documento esplicativo che illustra criteri di valutazione, composizione delle voci, movimenti del patrimonio e informazioni aggiuntive

4

Rendiconto Finanziario

Prospetto dei flussi di cassa suddiviso in attività operativa, di investimento e di finanziamento (obbligatorio per le non-micro)

Bilancio abbreviato e micro-imprese

Le società che non superano determinati parametri dimensionali (totale attivo ≤ 4,4 milioni €, ricavi ≤ 8,8 milioni €, dipendenti ≤ 50) possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Le micro-imprese (attivo ≤ 175.000 €, ricavi ≤ 350.000 €, dipendenti ≤ 5) sono esonerate dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.

Struttura del bilancio d'esercizio con stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa

Adempimenti fiscali annuali

Chi adotta la contabilità ordinaria è tenuto a una serie di adempimenti periodici verso l’Agenzia delle Entrate e altri enti. Ecco i principali obblighi con le relative scadenze indicative.

Adempimento Periodicità Scadenza indicativa
Liquidazione IVA Mensile o trimestrale 16 del mese successivo (mensile) / 16 del 2° mese successivo (trimestrale)
LIPE (Comunicazione liquidazioni) Trimestrale Ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre
Dichiarazione IVA annuale Annuale 30 aprile
Modello Redditi SC / SP / PF Annuale 31 ottobre (15 ottobre per società di capitali)
IRAP Annuale Contestuale al Modello Redditi
ISA (Indici sintetici affidabilità) Annuale Contestuale al Modello Redditi
Certificazioni Uniche (CU) Annuale 16 marzo
Modello 770 Annuale 31 ottobre
Deposito bilancio (società di capitali) Annuale Entro 30 giorni dall’approvazione assembleare
Versamento imposte (saldo + acconti) Semestrale 30 giugno (saldo + 1° acconto) / 30 novembre (2° acconto)

Confronto: ordinaria vs semplificata

Le due forme di contabilità presentano differenze sostanziali in termini di obblighi, complessità e possibilità di analisi. La tabella seguente mette a confronto i punti chiave.

Caratteristica Ordinaria Semplificata
Metodo contabile Partita doppia Registri IVA integrati
Principio Competenza economica Cassa (con opzioni)
Bilancio Sì — completo No — non previsto
Libro giornale Obbligatorio Non richiesto
Libro inventari Obbligatorio Non richiesto
Registri IVA Obbligatori Obbligatori (integrati)
Registro cespiti Obbligatorio Obbligatorio
Costo gestione Più elevato Più contenuto
Deduzione costi Analitica (tutti i costi documentati) Analitica (tutti i costi documentati)
Rapporti bancari Facilitati dal bilancio Documentazione limitata
Bandi e gare pubbliche Accesso completo Spesso esclusi

Vantaggi dell’ordinaria

  • Bilancio completo per banche e investitori
  • Analisi gestionale con indici finanziari
  • Accesso a bandi e gare pubbliche
  • Ammortamenti e fondi rischi deducibili
  • Credibilità commerciale elevata

Limiti della semplificata

  • Nessun bilancio d’esercizio
  • Impossibilità di analisi per indici
  • Difficoltà nei rapporti bancari strutturati
  • Esclusione da molte gare pubbliche
  • Visione patrimoniale incompleta
Tabella comparativa tra contabilità ordinaria e contabilità semplificata

Passaggio dalla semplificata all’ordinaria

Il passaggio al regime ordinario può avvenire per obbligo di legge (superamento delle soglie di ricavi) oppure per scelta volontaria dell’imprenditore. In entrambi i casi è necessario effettuare alcune operazioni contabili di transizione.

Quando scatta l’obbligo

Un’impresa individuale o una società di persone è obbligata a passare alla contabilità ordinaria dall’anno successivo a quello in cui i ricavi superano le soglie di 700.000€ (cessioni di beni) o 400.000€ (prestazioni di servizi). Il superamento deve essere verificato nell’anno precedente.

Operazioni di transizione

  • Inventario di apertura: rilevazione di tutti i beni, crediti, debiti e disponibilità liquide alla data di transizione
  • Valutazione rimanenze: le rimanenze di magazzino devono essere valorizzate secondo i criteri dell’art. 92 del TUIR
  • Impianto partita doppia: apertura del libro giornale e del piano dei conti con i saldi iniziali derivanti dall’inventario
  • Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: variazione del regime contabile nella dichiarazione IVA annuale
  • Gestione crediti e debiti in corso: i crediti e debiti sorti nel regime precedente devono essere riconciliati nel nuovo sistema

Attenzione al doppio conteggio

Nel passaggio dalla semplificata (principio di cassa) all’ordinaria (principio di competenza) occorre prestare particolare attenzione ai ricavi e costi “a cavallo” dei due esercizi, per evitare che vengano tassati due volte o non tassati affatto. È fondamentale affidarsi a un commercialista esperto per gestire correttamente la transizione.

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Domande frequenti

FAQ sulla contabilità ordinaria

Che cos’è la contabilità ordinaria?

La contabilità ordinaria è il regime contabile basato sul metodo della partita doppia, che prevede la registrazione di ogni operazione in dare e avere. Consente di redigere il bilancio d’esercizio completo ed è obbligatoria per tutte le società di capitali e per le imprese che superano determinate soglie di ricavi.

Chi è obbligato ad adottare la contabilità ordinaria?

Sono sempre obbligate le società di capitali (SRL, SPA, SAPA), le cooperative e gli enti commerciali. Le imprese individuali e le società di persone vi sono tenute quando i ricavi superano 700.000€ (beni) o 400.000€ (servizi). I professionisti con compensi oltre 400.000€ annui sono ugualmente obbligati.

Qual è la differenza tra principio di competenza e principio di cassa?

Con il principio di competenza (usato nell’ordinaria) ricavi e costi si imputano all’esercizio in cui maturano, indipendentemente dal momento del pagamento. Con il principio di cassa (usato nella semplificata) si rilevano al momento dell’effettivo incasso o pagamento. La competenza offre una rappresentazione più fedele del risultato economico, ma può generare imposte anche in assenza di liquidità.

Quali registri contabili sono obbligatori?

I registri obbligatori includono: libro giornale, libro mastro (o mastrini), registri IVA acquisti e vendite, registro cespiti ammortizzabili e libro inventari. Per le attività al dettaglio serve anche il registro corrispettivi. Il registro di magazzino è obbligatorio solo al superamento di specifiche soglie dimensionali.

Quanto costa la gestione di una contabilità ordinaria?

Il costo dipende dalla complessità dell’attività, dal numero di registrazioni e dalla forma giuridica. Il nostro studio propone canoni a partire da 49 euro al mese + IVA per le ditte individuali in ordinaria, con gestione completa: registrazioni in partita doppia, bilancio, dichiarazioni, consulenza dedicata e area clienti. Scopri i nostri prezzi →

Una SRL può scegliere la contabilità semplificata?

No. Le società di capitali (SRL, SRLS, SPA, SAPA) e le cooperative sono obbligate per legge alla contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume d’affari. La semplificata è riservata esclusivamente alle imprese individuali, ai professionisti e alle società di persone che non superano le soglie di ricavi previste.

Cosa comprende il bilancio d’esercizio?

Il bilancio d’esercizio è composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario (quest’ultimo obbligatorio per le società non micro). Le micro-imprese possono omettere nota integrativa e rendiconto finanziario se inseriscono le informazioni richieste in calce allo stato patrimoniale.

Cosa succede se supero le soglie di ricavi della semplificata?

Se i ricavi dell’anno precedente superano le soglie di 700.000€ (beni) o 400.000€ (servizi), dall’anno successivo sei obbligato a passare alla contabilità ordinaria. Il passaggio richiede un inventario di apertura, la valutazione delle rimanenze e l’impianto della partita doppia con i saldi iniziali.

Posso tornare alla semplificata dopo aver adottato l’ordinaria?

Sì, ma solo se non sei una società di capitali e se i ricavi dell’anno precedente rientrano nei limiti della semplificata (500.000€ per servizi, 800.000€ per altre attività). Chi ha scelto volontariamente l’ordinaria può revocare la scelta nella dichiarazione IVA successiva. Anche in questo caso è necessaria una gestione attenta della transizione contabile.

Cos’è il bilancio abbreviato e chi può redigerlo?

Il bilancio in forma abbreviata è una versione semplificata del bilancio ordinario, consentita alle società che nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano almeno due dei seguenti limiti: totale attivo 4,4 milioni di euro, ricavi 8,8 milioni di euro, 50 dipendenti medi. Consente di accorpare alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico.

I libri sociali sono obbligatori anche per le SRL unipersonali?

Sì. Tutte le SRL, comprese quelle unipersonali e le SRLS, devono tenere i libri sociali obbligatori: libro delle decisioni dei soci (o assemblee) e libro delle decisioni dell’amministratore. Il libro soci è facoltativo dal 2009 per le SRL. Questi libri devono essere vidimati e bollati prima dell’uso.

Quanto tempo vanno conservati i registri contabili?

Il codice civile prevede un obbligo di conservazione di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione per tutti i libri e le scritture contabili. Ai fini fiscali, la conservazione deve coprire i termini di accertamento (generalmente 5 anni dalla dichiarazione, estendibili a 7 in caso di omessa dichiarazione). Si consiglia di conservare i documenti per almeno 10 anni.

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