Contabilità Ordinaria 2026
Partita doppia, bilancio d’esercizio completo e controllo gestionale totale: la guida definitiva per società di capitali, imprese strutturate e chiunque voglia la massima trasparenza contabile.
(obbligo ordinaria)
(obbligo ordinaria)
adottato
bilancio d’esercizio
La contabilità ordinaria rappresenta il regime contabile più completo e strutturato previsto dall’ordinamento fiscale italiano. Si basa sul metodo della partita doppia, in cui ogni operazione economica viene registrata contemporaneamente in due conti contrapposti — dare e avere — garantendo un equilibrio costante tra le voci patrimoniali e quelle economiche.
A differenza della contabilità semplificata, il regime ordinario consente di produrre un bilancio d’esercizio completo, strumento indispensabile per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa. Per le società di capitali (SRL, SPA, SAPA) e le cooperative è obbligatoria per legge, mentre le imprese individuali e le società di persone vi sono tenute solo al superamento di determinate soglie di ricavi.
Questa guida, aggiornata al 2026, analizza nel dettaglio chi è obbligato ad adottare l’ordinaria, quali registri e libri sono necessari, come funziona il principio di competenza, cosa comprende il bilancio d’esercizio e quali vantaggi offre rispetto ad altri regimi contabili.
Sei vantaggi della contabilità ordinaria
Partita doppia rigorosa
Ogni movimento è registrato in dare e avere: nessuna operazione sfugge al controllo, garantendo la quadratura permanente dei conti aziendali.
Bilancio completo
Stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario: una fotografia precisa della salute aziendale a fine esercizio.
Analisi gestionale avanzata
Indici di redditività, liquidità, solidità patrimoniale e margini operativi sempre disponibili per decisioni strategiche consapevoli.
Credibilità bancaria
Banche e istituti di credito valutano affidamenti, finanziamenti e mutui sulla base del bilancio ordinario: maggiore trasparenza significa migliori condizioni.
Deduzione piena dei costi
Tutti i costi effettivamente sostenuti sono deducibili analiticamente, senza coefficienti forfettari: ogni spesa documentata riduce l’imponibile reale.
Conformità normativa totale
Rispetto integrale degli obblighi civilistici e fiscali, con documentazione sempre pronta per verifiche dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Chi è obbligato alla contabilità ordinaria
La normativa fiscale italiana distingue due categorie di soggetti: quelli per i quali il regime ordinario è obbligatorio sempre, indipendentemente dal volume d’affari, e quelli che vi accedono solo al superamento di specifiche soglie di ricavi.
Sempre obbligati
- Società per azioni (SPA)
- Società a responsabilità limitata (SRL e SRLS)
- Società in accomandita per azioni (SAPA)
- Società cooperative e mutue assicuratrici
- Enti pubblici e privati con attività commerciale
- Consorzi e società consortili
- Stabili organizzazioni di soggetti non residenti
Obbligati al superamento soglie
- Imprese individuali con ricavi > 700.000€ (cessione beni) o > 400.000€ (prestazioni servizi)
- Società di persone (SNC, SAS) oltre le stesse soglie di ricavi
- Professionisti con compensi annui > 400.000€
- Imprese con attività mista: si applica il limite relativo all’attività prevalente
Opzione volontaria
Anche chi non è obbligato può scegliere volontariamente il regime ordinario. La scelta si effettua nella dichiarazione IVA annuale e vincola per almeno un anno, con rinnovo tacito. È particolarmente consigliata per chi necessita di rapporti bancari strutturati, accesso a bandi pubblici o controllo gestionale avanzato.
Registri contabili obbligatori
L’adozione della contabilità ordinaria comporta la tenuta di una serie di registri previsti sia dal codice civile (art. 2214) sia dalla normativa fiscale (DPR 600/73). Ogni registro ha una funzione specifica e deve essere conservato per almeno 10 anni.
Registra cronologicamente tutte le operazioni aziendali in partita doppia, giorno per giorno
Raccoglie i movimenti per singolo conto contabile, offrendo una visione analitica per voce di bilancio
Annota tutte le fatture di acquisto con imponibile, aliquota IVA e imposta detraibile
Annota tutte le fatture emesse con imponibile, aliquota applicata e imposta a debito
Elenca i beni strumentali con costo, aliquota e quote di ammortamento annuali
Obbligatorio se ricavi > 5,16 milioni € e rimanenze > 1,10 milioni € per 2 esercizi consecutivi
Redatto annualmente, riporta l’attivo e il passivo patrimoniale e il reddito d’esercizio
Per attività al dettaglio: registra incassi giornalieri da scontrini e ricevute fiscali
Libri sociali obbligatori (società di capitali)
Le società di capitali (SRL, SPA, SAPA) devono tenere, oltre ai registri contabili, anche i libri sociali previsti dall’art. 2421 del codice civile. Questi documenti garantiscono la trasparenza nella governance societaria e sono soggetti a vidimazione iniziale.
| Libro sociale | Contenuto | Obbligatorio per |
|---|---|---|
| Libro soci | Dati anagrafici dei soci, quote possedute, trasferimenti e vincoli | SRL (facoltativo dal 2009), SPA |
| Libro delle obbligazioni | Emissioni obbligazionarie, conversioni, rimborsi e titolari | SPA, SAPA |
| Libro assemblee | Verbali delle assemblee dei soci con delibere, votazioni e interventi | Tutte le società di capitali |
| Libro CdA / Amministratore | Delibere del consiglio di amministrazione o dell’amministratore unico | Tutte le società di capitali |
| Libro collegio sindacale | Verbali e osservazioni dell’organo di controllo, rilievi e raccomandazioni | Società con organo di controllo |
| Libro revisore legale | Annotazioni, risultanze della revisione contabile e relazioni periodiche | Società soggette a revisione |
| Libro strumenti finanziari | Strumenti finanziari partecipativi emessi dalla società | SPA con emissioni |
Il principio di competenza
La contabilità ordinaria adotta il principio di competenza economica, fondamentale per determinare il reddito d’esercizio. A differenza del principio di cassa (utilizzato nella semplificata), i ricavi e i costi vengono imputati all’esercizio in cui maturano economicamente, indipendentemente dal momento dell’effettivo incasso o pagamento.
Come funziona in pratica
Una fattura di vendita emessa a dicembre 2025 ma incassata a febbraio 2026 viene registrata come ricavo nell’esercizio 2025. Allo stesso modo, un costo sostenuto per materie prime consegnate a novembre 2025 ma pagate a gennaio 2026 è di competenza dell’esercizio 2025.
Conseguenze operative del principio di competenza
- Ratei e risconti: a fine esercizio si effettuano scritture di assestamento per ricavi/costi a cavallo di due esercizi
- Ammortamenti: i beni strumentali vengono ammortizzati in più esercizi secondo la vita utile stimata
- Fondi rischi: si accantonano importi per passività probabili ma non ancora certe nell’importo o nella data
- Rimanenze: le scorte di magazzino vengono valutate e incidono sul reddito dell’esercizio di competenza
- TFR: la quota annua di trattamento fine rapporto si accantona per competenza, anche se non erogata
Attenzione alla discrepanza cassa/competenza
Il principio di competenza può generare un reddito fiscale positivo (e quindi imposte da pagare) anche quando la cassa aziendale è in difficoltà, se i crediti verso clienti non sono ancora incassati. È fondamentale monitorare costantemente il cash flow oltre al risultato economico.
Il bilancio d’esercizio
Il bilancio è il documento di sintesi che le società di capitali devono redigere, approvare e depositare annualmente al Registro delle Imprese. È composto da quattro parti fondamentali.
Stato Patrimoniale
Fotografia dell’attivo (beni, crediti, liquidità) e del passivo (debiti, fondi, patrimonio netto) alla data di chiusura
Conto Economico
Riepilogo di tutti i ricavi e costi dell’esercizio, dalla produzione al risultato netto, passando per la gestione finanziaria e straordinaria
Nota Integrativa
Documento esplicativo che illustra criteri di valutazione, composizione delle voci, movimenti del patrimonio e informazioni aggiuntive
Rendiconto Finanziario
Prospetto dei flussi di cassa suddiviso in attività operativa, di investimento e di finanziamento (obbligatorio per le non-micro)
Bilancio abbreviato e micro-imprese
Le società che non superano determinati parametri dimensionali (totale attivo ≤ 4,4 milioni €, ricavi ≤ 8,8 milioni €, dipendenti ≤ 50) possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Le micro-imprese (attivo ≤ 175.000 €, ricavi ≤ 350.000 €, dipendenti ≤ 5) sono esonerate dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.
Adempimenti fiscali annuali
Chi adotta la contabilità ordinaria è tenuto a una serie di adempimenti periodici verso l’Agenzia delle Entrate e altri enti. Ecco i principali obblighi con le relative scadenze indicative.
| Adempimento | Periodicità | Scadenza indicativa |
|---|---|---|
| Liquidazione IVA | Mensile o trimestrale | 16 del mese successivo (mensile) / 16 del 2° mese successivo (trimestrale) |
| LIPE (Comunicazione liquidazioni) | Trimestrale | Ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre |
| Dichiarazione IVA annuale | Annuale | 30 aprile |
| Modello Redditi SC / SP / PF | Annuale | 31 ottobre (15 ottobre per società di capitali) |
| IRAP | Annuale | Contestuale al Modello Redditi |
| ISA (Indici sintetici affidabilità) | Annuale | Contestuale al Modello Redditi |
| Certificazioni Uniche (CU) | Annuale | 16 marzo |
| Modello 770 | Annuale | 31 ottobre |
| Deposito bilancio (società di capitali) | Annuale | Entro 30 giorni dall’approvazione assembleare |
| Versamento imposte (saldo + acconti) | Semestrale | 30 giugno (saldo + 1° acconto) / 30 novembre (2° acconto) |
Confronto: ordinaria vs semplificata
Le due forme di contabilità presentano differenze sostanziali in termini di obblighi, complessità e possibilità di analisi. La tabella seguente mette a confronto i punti chiave.
| Caratteristica | Ordinaria | Semplificata |
|---|---|---|
| Metodo contabile | Partita doppia | Registri IVA integrati |
| Principio | Competenza economica | Cassa (con opzioni) |
| Bilancio | Sì — completo | No — non previsto |
| Libro giornale | Obbligatorio | Non richiesto |
| Libro inventari | Obbligatorio | Non richiesto |
| Registri IVA | Obbligatori | Obbligatori (integrati) |
| Registro cespiti | Obbligatorio | Obbligatorio |
| Costo gestione | Più elevato | Più contenuto |
| Deduzione costi | Analitica (tutti i costi documentati) | Analitica (tutti i costi documentati) |
| Rapporti bancari | Facilitati dal bilancio | Documentazione limitata |
| Bandi e gare pubbliche | Accesso completo | Spesso esclusi |
Vantaggi dell’ordinaria
- Bilancio completo per banche e investitori
- Analisi gestionale con indici finanziari
- Accesso a bandi e gare pubbliche
- Ammortamenti e fondi rischi deducibili
- Credibilità commerciale elevata
Limiti della semplificata
- Nessun bilancio d’esercizio
- Impossibilità di analisi per indici
- Difficoltà nei rapporti bancari strutturati
- Esclusione da molte gare pubbliche
- Visione patrimoniale incompleta
Passaggio dalla semplificata all’ordinaria
Il passaggio al regime ordinario può avvenire per obbligo di legge (superamento delle soglie di ricavi) oppure per scelta volontaria dell’imprenditore. In entrambi i casi è necessario effettuare alcune operazioni contabili di transizione.
Quando scatta l’obbligo
Un’impresa individuale o una società di persone è obbligata a passare alla contabilità ordinaria dall’anno successivo a quello in cui i ricavi superano le soglie di 700.000€ (cessioni di beni) o 400.000€ (prestazioni di servizi). Il superamento deve essere verificato nell’anno precedente.
Operazioni di transizione
- Inventario di apertura: rilevazione di tutti i beni, crediti, debiti e disponibilità liquide alla data di transizione
- Valutazione rimanenze: le rimanenze di magazzino devono essere valorizzate secondo i criteri dell’art. 92 del TUIR
- Impianto partita doppia: apertura del libro giornale e del piano dei conti con i saldi iniziali derivanti dall’inventario
- Comunicazione all’Agenzia delle Entrate: variazione del regime contabile nella dichiarazione IVA annuale
- Gestione crediti e debiti in corso: i crediti e debiti sorti nel regime precedente devono essere riconciliati nel nuovo sistema
Attenzione al doppio conteggio
Nel passaggio dalla semplificata (principio di cassa) all’ordinaria (principio di competenza) occorre prestare particolare attenzione ai ricavi e costi “a cavallo” dei due esercizi, per evitare che vengano tassati due volte o non tassati affatto. È fondamentale affidarsi a un commercialista esperto per gestire correttamente la transizione.
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FAQ sulla contabilità ordinaria
La contabilità ordinaria è il regime contabile basato sul metodo della partita doppia, che prevede la registrazione di ogni operazione in dare e avere. Consente di redigere il bilancio d’esercizio completo ed è obbligatoria per tutte le società di capitali e per le imprese che superano determinate soglie di ricavi.
Sono sempre obbligate le società di capitali (SRL, SPA, SAPA), le cooperative e gli enti commerciali. Le imprese individuali e le società di persone vi sono tenute quando i ricavi superano 700.000€ (beni) o 400.000€ (servizi). I professionisti con compensi oltre 400.000€ annui sono ugualmente obbligati.
Con il principio di competenza (usato nell’ordinaria) ricavi e costi si imputano all’esercizio in cui maturano, indipendentemente dal momento del pagamento. Con il principio di cassa (usato nella semplificata) si rilevano al momento dell’effettivo incasso o pagamento. La competenza offre una rappresentazione più fedele del risultato economico, ma può generare imposte anche in assenza di liquidità.
I registri obbligatori includono: libro giornale, libro mastro (o mastrini), registri IVA acquisti e vendite, registro cespiti ammortizzabili e libro inventari. Per le attività al dettaglio serve anche il registro corrispettivi. Il registro di magazzino è obbligatorio solo al superamento di specifiche soglie dimensionali.
Il costo dipende dalla complessità dell’attività, dal numero di registrazioni e dalla forma giuridica. Il nostro studio propone canoni a partire da 49 euro al mese + IVA per le ditte individuali in ordinaria, con gestione completa: registrazioni in partita doppia, bilancio, dichiarazioni, consulenza dedicata e area clienti. Scopri i nostri prezzi →
No. Le società di capitali (SRL, SRLS, SPA, SAPA) e le cooperative sono obbligate per legge alla contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume d’affari. La semplificata è riservata esclusivamente alle imprese individuali, ai professionisti e alle società di persone che non superano le soglie di ricavi previste.
Il bilancio d’esercizio è composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario (quest’ultimo obbligatorio per le società non micro). Le micro-imprese possono omettere nota integrativa e rendiconto finanziario se inseriscono le informazioni richieste in calce allo stato patrimoniale.
Se i ricavi dell’anno precedente superano le soglie di 700.000€ (beni) o 400.000€ (servizi), dall’anno successivo sei obbligato a passare alla contabilità ordinaria. Il passaggio richiede un inventario di apertura, la valutazione delle rimanenze e l’impianto della partita doppia con i saldi iniziali.
Sì, ma solo se non sei una società di capitali e se i ricavi dell’anno precedente rientrano nei limiti della semplificata (500.000€ per servizi, 800.000€ per altre attività). Chi ha scelto volontariamente l’ordinaria può revocare la scelta nella dichiarazione IVA successiva. Anche in questo caso è necessaria una gestione attenta della transizione contabile.
Il bilancio in forma abbreviata è una versione semplificata del bilancio ordinario, consentita alle società che nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano almeno due dei seguenti limiti: totale attivo 4,4 milioni di euro, ricavi 8,8 milioni di euro, 50 dipendenti medi. Consente di accorpare alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico.
Sì. Tutte le SRL, comprese quelle unipersonali e le SRLS, devono tenere i libri sociali obbligatori: libro delle decisioni dei soci (o assemblee) e libro delle decisioni dell’amministratore. Il libro soci è facoltativo dal 2009 per le SRL. Questi libri devono essere vidimati e bollati prima dell’uso.
Il codice civile prevede un obbligo di conservazione di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione per tutti i libri e le scritture contabili. Ai fini fiscali, la conservazione deve coprire i termini di accertamento (generalmente 5 anni dalla dichiarazione, estendibili a 7 in caso di omessa dichiarazione). Si consiglia di conservare i documenti per almeno 10 anni.
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